Patentino Di Rivendita Tabacchi: Cos’è e come si ottiene

immagine raffigurante uomo che compila patentino di rivendita tabacchi

Patentino di rivendita tabacchi: cos'è, come si ottiene e gli obblighi da rispettare

Se sei titolare di un bar, uno stabilimento balneari o di un albergo e hai deciso di vendere tabacchi all’interno del tuo locale avrai sicuramente sentito parlare del cosiddetto “patentino di rivendita tabacchi”, decantato per essere una soluzione per attirare clienti e sicuramente meno di una licenza di rivendita ordinaria vera e propria. Vediamolo nel dettaglio

Cos'è il patentino di rivendita tabacchi?

Il c.d. patentino per la vendita di generi di monopolio altro non è che una concessione dell’Agenzia Dogane e Monopoli, che ha lo scopo di essere un’estensione di una rivendita ordinaria ufficiale.

Con Decreto Ministeriale del 21 Febbraio 2013 n. 38 (e successive modifiche del DM 12 Febbraio 2021, n. 51) il Ministero Delle Finanze specifica che la necessità dell’esistenza di un patentino si configura quando una rivendita ordinaria non è in grado da sola di soddisfare la domanda di tabacchi nella zona di riferimento.

Qual è la differenza tra una rivendita ordinaria ed un patentino?

Rivendita Ordinaria: È un punto vendita di tabacchi autorizzato e istituito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, concesso generalmente tramite un’apposita gara o tramite acquisto di licenza da un precedente proprietario. La rivendita ordinaria è dedicata esclusivamente o principalmente alla vendita dei generi di monopolio come i tabacchi ed è direttamente subordinata All’AdM. Questo tipo di rivendite garantisce utili più alti sulla rivendita ma è soggetto a restrizioni più stringenti e per questo è sicuramente più difficile ed onerosa da ottenere rispetto ad un patentino.

Patentino: È un’autorizzazione concessa ad esercizi già esistenti che integrano la loro attività con la vendita di tabacchi. Il patentino di rivendita tabacchi è consentito come “mera espansione di una preesistente struttura di vendita, non sovrapponibile alla stessa e giustificata dalla necessità di erogazione del predetto servizio in luoghi e tempi in cui tale servizio non può essere svolto dalle rivendite ordinarie” (DM. 21 Febbraio 2013, n. 38).

La sua concessione è giustificata dalla necessità di assicurare l’accessibilità ai prodotti da fumo in luoghi di passaggio ed è pertanto anch’essa sottoposta a regole di allocazione che, anche se meno ostative rispetto ad una rivendita ordinaria, vanno analizzate con attenzione per garantire l’autorizzazione da parte dell’AdM.

Le distanze da rispettare per la rivendita

Con quanto premesso sopra, appare evidente che il patentino di rivendita tabacchi e le rivendite ordinarie possono essere concesse solo a determinate condizioni e, come molti sapranno, le più rognose da superare sono sicuramente le distanze. Vediamo insieme le distanze da rispettare:

Distanza tra due rivendite ordinarie:

I criteri di distanza tra due rivendite ordinarie di tabacchi in Italia sono definiti principalmente in base alla popolazione del comune e mirano a evitare una sovrapposizione di punti vendita. La normativa prevede le seguenti distanze minime:

300 metri nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;

250 metri nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;

200 metri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

 

Distanza tra un patentino ed una rivendita ordinaria:

Il decreto, che non specifica criteri di popolazione per la determinazione delle distanze cita che il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a 100 metri, nonché se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quella prevista dall’articolo 2, comma 2, è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati” e ciò sta a significare che, sebbene la tua attività sia ubicata a più di 100 metri da una rivendita ordinaria, nel caso sia installato un distributore automatico al suo esterno, la distanza si allungherebbe fino ad arrivare a 300 metri. Questo per evitare sovrapposizioni e garantire un’efficacie distribuzione del servizio sul territorio

Non sono specificate distanze tra più patentini, e si deduce pertanto che le distanze siano le medesime rispetto ad un patentino ed una rivendita ordinaria.

Tutte le distanze menzionate sono calcolate calcolate tenendo conto del percorso pedonale più breve e mirano a garantire un’adeguata distribuzione delle rivendite, bilanciando l’offerta con la domanda di tabacchi in base alla densità abitativa.

Se sei curioso di conoscere la natura delle rivendite nella tua zona (patentino o rivendita ordinaria), puoi consultare l’elenco concessioni del sito ufficiale dell’AdM: https://acciseonline8.adm.gov.it/ConsultazioneOnLineTabacchi/

Gli obblighi da rispettare per il patentino

Se rientri nelle distanze, sei sicuramente a buon punto, ma dovrai comunque adempiere ad altri obblighi di carattere preventivo, vediamoli insieme:

Tipo di esercizio: Il patentino può essere concesso esclusivamente a:

 

  1. Pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande.

  2. Alberghi.

  3. Stabilimenti balneari.

  4. Sale Bingo.

  5. Agenzie di scommesse e punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico.

  6. Esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

  7. Bar di rilevante frequentazione, in presenza di comprovati elementi che dimostrano l’elevato flusso di pubblico e la rilevanza dei servizi resi alla clientela.

(Art. 7 del DM 38/2013)

Orari e giorni di riposo:

Per assicurare una maggiore copertura di vendita, rispetto ai competitors di rivendita il tuo locale dovrà necessariamente avere orari di lavoro prolungati e giorni di riposo differenti

Assenza di Morosità e Pendenze Fiscali:

Il titolare dell’attività deve essere sprovvisto di pendenze fiscali verso l’erario o morosità verso le casse dello stato. La presenza di debiti nei confronti dell’Agenzia Delle Entrate, per esempio, potrebbe costituire un’ostativa all’ottenimento della licenza, nonstante il modulo di richiesta di rilascio preveda la possibilità di indicazione di importi a debito nei confronti del fisco.

Reddito e Frequentazione:

L’esercizio deve dimostrare un reddito adeguato e un numero sufficiente di scontrini emessi per attestare la frequentazione del locale e, sebbene nella normativa non sia specificato un lasso temporale necessario per la dimostrazione dei redditi, l’AdM richiede comunque le ultime due dichiarazioni dei redditi dell’attività, pertanto il tuo locale deve essere aperto da almeno due anni.

La documentazione necessaria all'ottenimento

Per garantire la veridicità dell’adempimento a tutti i requisiti sopra menzionati, all’Agenzia Dogane e Monopoli dovrai presentare:

Ultime due dichiarazioni dei redditi:

Come detto precedentemente, questo serve ad assicurare un reddito ed una frequentazione adeguati alla richiesta della licenza anche se non vengono specificati redditi precisi e la valutazione viene rimandata direttamente alla discrezione dell’AdM

Perizia Giurata:

E’ richiesta una valutazione tecnica di un professionista abilitato (architetti, geometri ecc.) corredata di:

  1. Rappresentazione della zona in cui ha sede l’esercizio del richiedente in scala 1/100;

  2. Indicazione delle rivendite poste a distanza inferiore a 600 metri;

  3. Planimetria del locale del richiedente

Dichiarazione Sostitutiva Di Atto Notorio:

Si tratta di un’autodichiarazione, scaricabile e compilabile in autonomia dal sito ufficiale, che deve indicare l’adempimento di tutti gli obblighi sopra menzionati

Domanda per la richiesta corredata di marca da bollo da €16:

Il modello è anch’esso scaricabile dal sito ufficiale, la marca da bollo può essere acquistata in qualsasi tabaccheria e va apposta sul documento

La documentazione completa va presentata all’indirizzo PEC del proprio ufficio territoriale di competenza, consultabili sul sito dell’AdM: https://www.adm.gov.it/portale/articolazione-degli-uffici

Falsi miti sul patentino di rivendita di tabacchi

Per concludere l’articolo e fugare dubbi è bene fare alcune precisazioni, necessarie per sfatare alcuni falsi miti e testimonianze che spesso saltano all’orecchio e potrebbero far pensare ad ostative che non sono menzionate nelle normative vigenti:

Non è vero che chi ha precedenti penali non può ottenere la licenza: la normativa fa riferimento esclusivamente alle morosità nei confronti delle casse dello stato e non menziona alcuna fedina penale

Non è vero che bisogna garantire un ammontare specifico di vendite di tabacchi: sebbene la dichiarazione dei redditi sia necessaria per dimostrare l’effettiva copertura del servizio, non è menzionato alcun importo

Non devi far installare alcuna insegna: Non solo non devi, non puoi. L’insegna deve essere installata esclusivamente dalle rivendite ordinarie

Arrivati a questo punto non posso che augurarti di ottenere il patentino di rivendita tabacchi, auspicando che questo possa aumentare l’afflusso della tua clientela e soddifare la richiesta dei tuoi clienti.

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Fonti: Agenzia Dogane e Monopoli; Ministero Delle Finanze; DECRETO 12 febbraio 2021, n. 51; DECRETO 21 febbraio 2013 , n. 38